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Contratti del Consumatore

diritto del consumatore

Con il termine contratto del consumatore si intendono quei contratti stipulati tra un professionista ed un soggetto (persona fisica o microimpresa) che acquisti beni o servizi per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta.

Tali contratti sono espressamente assoggettati alla tutela offerta dal codice del consumo al fine di evitare che colui che si trovi in posizione di svantaggio (il consumatore) accetti condizioni contrattuali eccessivamente gravose senza averle preventivamente valutate e concordate o, addirittura, senza averne avuto conoscenza.

Queste condizioni contrattuali eccessivamente gravose vengono generalmente imposte per mezzo di clausole inserite in contratti standard (c.d. moduli o formulari) che, essendo destinati ad un numero indefinito di potenziali clienti, risultano unilateralmente predisposti da parte del professionista/venditore senza che l'acquirente/consumatore possa apporvi delle modifiche conseguenti a contrattazione.
Lo Studio Legale Marega, a Seveso, offre la propria consulenza ed assistenza per la tutela dei diritti del consumatore.

La legge (art. 33 codice consumo) definisce vessatorie le clausole gravose che: "in contrasto con il principio della buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".

Il carattere abusivo o vessatorio che determina lo squilibrio contrattuale, pertanto, deve essere valutato in riferimento ai diritti ed agli obblighi delle parti, a nulla rilevando un'eventuale sproporzione di valore tra le prestazioni.
Ai fini dell'individuazione dello squilibrio la normativa, in base alla gravità della vessatorietà della clausola, distingue tra:

  • clausole che la legge presume vessatorie;
  • clausole considerate sempre vessatorie.

Le clausole che la legge presume vessatorie (elencate dall'art. 33, comma 2, codice del consumo) non sono automaticamente affette da nullità, essendo lasciata al professionista la possibilità (ardua) di provare che quelle clausole non erano state unilateralmente imposte dallo stesso, ma avevano formato oggetto di trattativa individuale.

La seconda categoria di clausole (elencate dall'art. 36, comma 2, codice del consumo) ricomprende invece quelle clausole che, senza possibilità di prova contraria, sono sempre considerate vessatorie e affette da nullità anche laddove siano state oggetto di specifica trattativa.
Si tratta di clausole che limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno al consumatore o che limitano le azioni del consumatore in caso di inadempimento del professionista, ecc.

Una volta appurata la natura vessatoria della clausola, l'effetto sarà quello della nullità della stessa.
Si tratta di nullità di protezione, in quanto posta a tutela di una sola parte (il consumatore) e di nullità parziale, in quanto la legge espressamente prevede che il contratto rimanga pienamente valido ed efficace per il resto.