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Diritto del Consumatore

diritto del consumatore

La tutela del Consumatore

Alla luce dell'ormai diffusa prassi adottata dalle imprese rivolte alla massa di proporre offerte contrattuali mediante l'utilizzo di moduli e formulari, il D. Lgs. n. 206/05, ha introdotto anche nel nostro ordinamento il Codice del Consumo al fine di tutelare appunto i diritti del consumatore, ossia quella persona fisica che acquista per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

L'esigenza di introdurre un codice del consumo è risultata appunto necessaria per tutelare un soggetto notoriamente considerato "debole": il consumatore, in tutti i casi in cui quest'ultimo si troverà a dover acquistare un bene o a sottoscrivere un contratto con una controparte che, per le proprie capacità economiche o la posizione che ricopre, si trova a contrattare in una posizione di vantaggio rispetto al consumatore stesso.
Così ad esempio, sarà considerato soggetto a tutela del consumatore un contratto sottoscritto tra un privato ed un operatore telefonico per la fornitura del servizio di telefonia, o la sottoscrizione di una polizza assicurativa, o ancora l'acquisto di un pacchetto viaggio presso un tour operator.

Sebbene la normativa sia stata introdotta esclusivamente per tutelare le persone fisiche che acquistino beni per sè o per la propria famiglia, il decreto leggge n. 1/12 (c.d. "cresci Italia") ha ampliato la portata della norma estendendo anche alle microimprese la possibilitè di ottenere tutela contro le pratiche commerciali scorrette nei contratti conclusi con professionisti.

Pertanto, possono essere assoggettati alla tutela del consumatore anche quei contratti che siano stati stipulati tra professionista e tutti quei soggetti che svolgono un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, anche se si tratta di imprese idividuali o basate prevalentemente sul lavoro del titolare o dei suoi familiari (ad es. ditte individuali, snc, sas), purchè:

  • il numero delle persone complessivamente occupate sia inferiore a dieci unità;
  • il fatturato annuo o il totale di bilancio non superino la soglia di due milioni di euro.

Pratiche commerciali scorrette

La tutela, che riguarda in generale le pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive volte ad incidere sulle decisioni di natura commerciale del consumatore (comprensa anche la fornitura di servizi non richiesti), non è circoscritta alla sola fase precontrattuale, ma riguarda ogni pratica posta in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa ad un prodotto.

In particolare, la legge vieta le pratiche commerciali scorrette, per tali intendendosi qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori, che siano contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare il comportamento economico del "consumatore medio".
Pratiche commerciali scorrette, per esempio, sono state ritenute l'applicazione di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto da parte degli istituti di credito.

Rimedi offerti al consumatore

In concreto la legge offre al consumatore (inteso sia come persona fisica sia come microimpresa) una tutela capace di incidere in maniera concreta sul contenuto del contratto del consumatore arrivando anche al punto di rendere nulle (c.d. nullità di protezione) quelle clausole contrattuali (c.d. clausole vessatorie) che, in contrasto con il principio della buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi che derivano dal contratto.

Inoltre, con il codice del consumo sono state introdotte delle garanzie specifiche per chi acquisti beni di consumo in qualità di consumatore, come la garanzia legale che, per 2 anni dalla data di acquisto, obbliga il venditore a tenere indenne il consumatore da possibili danni derivanti dalla mancanza di conformità del bene allo scopo o per l'uso per cui il bene stesso è stato acquistato.
Tale garanzia è obbligatoria ed eventuali clausole contrattuali che la dovessero escludere sono considerate nulle, così come sono altresì considerate nulle, in assenza di determinati requisiti, le clausole dirette ad escludere il foro del consumatore quale sede esclusiva ove incardinare eventuali cause giudiziali nei confronti del venditore.

Con riferimento alle clausole vessatorie è importante tenere presente che per l'applicazione del codice del consumo, il carattere abusivo deve riguardare il regolamento contrattuale tra le parti, ossia lo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto e non il semplice squilibrio tra le prestazioni.
A tale scopo la norma distingue espressamente due categorie di clausole:

  • quelle che sono sempre ritenute vessatorie;
  • quelle che la legge presume a carattere vessatorio sino a prova contraria.