L’amministrazione di sostegno è uno degli istituti giuridici previsti dal nostro ordinamento allo scopo di “tutelare, con la minore limitazione possibile, la capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1 L. n. 6/04).
L’istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto con L. n. 6/04, è andato ad aggiungersi ad una serie di istituti posti a tutela di soggetti affetti da incapacità, al fine di colmare una lacuna che non garantiva tutela a quei soggetti affetti da una incapacità non tanto grave da giustificare il ricorso agli istituti della inabilitazione e della interdizione.
La minore limitazione possibile della capacità di agire, che caratterizza l’istituto dell'amministrazione di sostegno e lo differenzia dall’interdizione e dall'inabilitazione, è da ravvisarsi nel fatto che l’amministratore di sostegno sottrae la capacità di agire al soggetto benefciario solo per determinate categorie di atti (come ad es. gli atti di straordinaria amministrazione) da stabilirsi volta per volta.
Condizioni per la nomina
Per poter ricorrere all'amministrazione di sostegno la legge richiede quale presupposto in capo al beneficiario la coesistenza di due condizioni:
- infermità o menomazione fisica o psichica della persona;
- impossibilità per il soggetto, a causa di detta infermità o menomazione, di provvedere ai propri interessi.
Sarà possibile ricorrere all'amministrazione di sostegno, non solo in caso di infermità mentale o fisica, ma anche in caso di una meno limitante menomazione fisica o psichica ed inoltre, la tutela è garantita anche ai soggetti la cui infermità o menomazione sia solo temporanea o limitata ad alcuni profili soltanto della sua personalità (come ad es. un soggetto pienamente capace di gestire i propri affari, ma che risulti un incallito giocatore d’azzardo).
L’amministrazione di sostegno può essere aperta solo nei confronti dei soggetti che abbiano già raggiunto la maggiore età, essendo il minorenne già tutelato in quanto tale, tuttavia, al fine di garantire una tutela continua tra l’istituto della minore età e quello in discussione, la legge autorizza l’emissione del decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno a partire dall’ultimo anno della minore età dell’interessato pur divenendo esecutivo solamente al momento del compimento del diciottesimo anno.
Soggetti legittimati a proporre la domanda
In presenza delle due condizioni sopraindicate, lo Studio Legale Marega fornisce la propria consulenza ed assistenza per la redazione ed il deposito del ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno ai soggetti che per Legge (art.406 cod. civ.) sono autorizzati a proporre la domanda, e cioè:
- il beneficiario (anche se minore ultradiciassettenne, interdetto o inabilitato);
- il coniuge o la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo;
- il tutore, il curatore o il Pubblico Ministero;
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura della persona.
Il procedimento, che nei casi più semplici può essere avviato anche senza assistenza di un legale, deve essere instaurato innanzi al Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo ove il beneficiario ha la residenza o il domicilio mentre, nel caso in cui la persona interessata sia ricoverata permanentemente presso una struttura sanitaria, è competente il Giudice del luogo di ricovero.
Fase principale del procedimento è l’audizione personale da parte del Giudice (che all’occorrenza deve recarsi nel luogo in cui il beneficiario si trova) allo scopo di valutare i bisogni e le richieste dell’interessato, che può anche avanzare richieste in merito al nominando tutore.
In ogni caso, il Giudice Tutelare nomina l’amministratore di sostegno con esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario, scegliendolo preferibilmente nella persona del coniuge non legalmente separato, della persona stabilmente convivente, del padre, della madre, del figlio, del fratello, della sorella o dei parenti entro il 4° grado
Il decreto di nomina contiene l’indicazione degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché gli atti cui l’amministratore di sostegno deve dare il proprio assenso, mentre per tutti gli atti non indicati il beneficiario conserva la propria autonomia.
I poteri del nominato amministratore iniziano a decorrere dal deposito del decreto di apertura che viene subito annotato dal cancelliere nel registro delle amministrazioni di sostegno e comunicato all’ufficiale di stato civile per essere annotato a margine dell’atto di nascita, integrando così il requisito della pubblicità. Ciò comporta la presunzione di conoscenza in capo ai terzi della nomina di un amministratore di sostegno a tutela del soggetto beneficiario e la conseguente possibilità di annullare quegli atti svantaggiosi che l’interessato dovesse aver compiuto senza la necessaria assistenza dell’amministratore.