L'inabilitazione è un istituto che limita parzialmente un soggetto nella sua capacità di agire.
La sua applicazione è prevista per casi di infermità meno gravi rispetto a quelli che richiedono una dichiarazione di interdizione, infatti, il soggetto che necessita di un tale tipo di tutela è in grado di compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione, mentre necessita di assistenza per quelli di straordinaria amministrazione.
Lo Studio Legale Marega fornisce la propria assistenza nelle pratiche di ricorso per la dichiarazione di inabilitazione a tutela di soggetti non in grado di provvedere atonomamente ed integralmente ai propri interessi.
il Tribunale pronuncia con sentenza l'inabilitazione in presenza anche di uno solo dei seguenti presupposti:
- infermità di mente non talmente grave da dar luogo all'interdizione;
- un impulso patologico tale da incidere negativamente sulla capacità del soggetto di valutare la rilevanza economica dei propri atti che lo spinga allo sperpero (c.d. prodigalità);
- abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti;
- sordità o cecità dalla nascita.
Ove sussista alternativamente anche uno solo di tali presupposti, possono fare istanza di inabilitazione i soggetti legittimati che sono:
- lo stesso soggetto bisognoso di interdizione;
- il coniuge;
- la persona stabilmente convivente;
- i partenti entro il quarto grado;
- gli affini entro il secondo grado;
- il Pubblico Ministero.
A seguito della pubblicazione della sentenza, il soggetto inabilitato potrà compiere autonomamente solamente gli atti di ordinaria amministrazione.
Sarà invece necessaria l'assistenza di un curatore, nominato dal giudice tutelare, per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
Il curatore ha la funzione di assistere l'inabilitato nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione, senza però sostituirlo come avviene nell'interdizione, a tal fine il curatore dovrà chiedere di volta in volta l'autorizzazione giudiziale.