Ai sensi dell'art. 414 cod. civ. "il maggiore di età ed il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario ad assicuare la loro adeguata protezione".
L'Avv. Stefano Marega mette a disposizione le proprie competenze per l'assistenza nel procidimento di dichiarazione di interdizione, nonchè per la semplice redazione del ricorso che potrà essere depositato dalla parte personalmente.
A conclusione del procedimento dichiarativo dello stato di interdizione, il Giudice Tutelare emetterà un provvedimento, avente la natura di sentenza, con cui viene pronunciata l'interdizione.
La dichirazione di interdizione è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:
- infermità di mente;
- abitualità di detta infermità;
- incapacit&agrve; del soggetto, a causa di detta infermità, di provvedere ai propri interessi;
- necessità di assicurare al soggetto un'adeguata protezione.
Nel caso sussistano congiuntamente tali presupposti, ai sensi dell'art. 417 cod. civ., possono promuovere la relativa azione i soggetti legittimati, ovvero:
- lo stesso soggetto bisognoso di interdizione;
- il coniuge;
- la persona stabilmente convivente;
- i partenti entro il quarto grado;
- gli affini entro il secondo grado;
- il Pubblico Ministero.
Con la sentenza che dichiara l'interdizione (che avrà effetto dal momento della sua pubblicazione), il Giudice provvede alla nomina di un tutore che avrà il compito di sostituirsi all'interdetto nel compimento di tutti gli atti negoziali che il soggetto non è in grado di compiere autonomamente; tra l'altro il giudice può autorizzare l'interdetto al compimento (diretto o con l'assistenza del tutore) di alcuni atti di ordinaria amministrazione.
A seguito della pubblicazione della sentenza, il soggetto interdetto non potrà compiere direttamente alcun atto negoziale ad eccezione di quelli strettamente necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana in relazione alle proprie capacità intellettive.
Gli atti eventualmente compiuti dal soggetto interdetto, sono annullabili entro 5 anni dalla cessazione dello stato di interdizione
Atti preclusi al soggetto interdetto
La dichiarazione di interdizione fa perdere al soggetto la capacità di compiere determinati atti che, riguardando diritti personalissimi, non potrebbero in ogni caso essere compiuti dal nominato tutore:
- l'interdetto non può contrarre matrimonio;
- l'interdetto non può riconoscere figli naturali;
- l'interdetto non può redigere testamento.
Inoltre, lo stato di interdizione legittima la richiesta, da parte del coniuge dell'interdetto, di separazione giudiziale dei beni, nonché l'eslcusione da eventuali partecipazioni in società di persone da parte dei soci.
Qualora, infine, dovessero venire meno i presupposti che hanno condotto alla pronuncia di interdizione, quest'ultima potrà essere revocata con sentenza del Tribunale.
Interdizione Legale
L'interdizione legale, pur producendo i medesimi effetti dell'interdizione giudiziale, se ne differenzia in quanto viene applicata automaticamente quale pena accessoria a reati particolarmente gravi.
La funzione dell'istituto dell'interdizione legale è quindi prettamente sanzionatoria in quanto solitamente viene applicata a soggetti perfettamente in grado di intendere e volere nei casi di condanna definitiva all'ergastolo oppure a reclusione non inferiore a cinque anni per reati non colposi.
L'interdizione legale, a differenza di quella giudiziale, non comporta alcuna incapacità per il compimento degli atti a carattere personale, pertanto, potrà essere contratto matrimonio, si potranno riconoscere figli naturali e potrà essere redatto testamento.