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Divorzio - Tutto quello che serve sapere per divorziare senza pensieri

divorzio

Cos'è il divorzio?

Il divorzio è il rimedio che la legge fornisce in caso di fallimento coniugale, consiste infatti nella dissoluzione del vincolo matrimoniale tra le parti con conseguente definitiva cessazione per i coniugi dell'obbligo di rispettare i doveri e le responsabilità giuridiche derivanti dal matrimonio stesso, come ad esempio la cessazione dell'obbligo di convivenza e il venir meno di diritti ereditari.

Il divorzio "breve"

A seguito della pubblicazione della Legge n. 55 del 6 Maggio 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, a partire dal 26 Maggio 2015 è in vigore in Italia la c.d. Legge sul divorzio breve.

Con la nuova legge e l'assistenza di un avvocato divorzista sarà possibile per i coniugi ottenere velocemente il divorzio grazie alla riduzione del tempo necessario tra la separazione e la richiesta di divorzio e ciò indipendentemente dalla presenza o meno di figli.

Per effetto della nuova normativa il divorzio potà essere chiesto una volta decorsi 6 mesi dal momento in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale se la separazione è stata consensuale.

Il termine viene elevato a 12 mesi, sempre dal momento in cui i coniugi sono comparsi avanti il Presidente del Tribunale, nel caso in cui la separazione sia stata giudiziale.

La nuova normativa è applicabile anche a coloro che abbiano ottenuto la separazione in epoca precedente all'entrate in vigore della legge ed a coloro che abbiano un giudizio di separazione ancora pendente.

Inoltre, viene anticipato anche il momento dello scioglimento della comunione legale che si perfezionerà nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separazti, in caso di separazione giudiziale, ed al momento della data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, purchè venga omologato.

Presupposti di legge per ottenere il divorzio

  1. una prima condizione di natura soggettiva ravvisabile quando cessa:

  • "la comunione materiale tra i coniugi" rappresentata dalla stabile convivenza, dal reciproco aiuto e da rapporti sessuali tra i coniugi
  • "la comunione spirituale tra i coniugi" (c.d. affectio coniugalis) consistente nella comunanza di vita e di spirito, nel reciproco affetto, nell'aiuto e sostegno morale, nonché nella comprensione e condivisione dei problemi
  1. una delle seguenti condizioni di natura oggettiva tra quelle tassativamente elencate nell'art. 3 L. 898/70:

  • Nella pratica la più ricorrente è certamente costituita dalla separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per almeno 6 mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale e 12 mesi in caso di separazione giudiziale;
  • una condanna penale di particolare gravità che sia passata in giudicato;
  • una condanna penale per reati in danno del coniuge o di un figlio;
  • l'assoluzione per vizio totale di mente da uno dei delitti per i quali la condanna comporterebbe causa sufficiente a giustificare una la domanda di divorzio;
  • l'annullamento del matrimonio o del divorzio ottenuti all'estero dal coniuge straniero;
  • la dichiarazione giudiziale del mutamento di sesso di uno dei coniugi;
  • la mancata consumazione del matrimonio.

In presenza di una di dette fattispecie, un coniuge (nel divorzio giudiziale) o entrambi (nel divorzio congiunto), con l'assistenza di un avvocato divorzista possono promuovere domanda per "lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile" (nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato solo in sede civile), ovvero per "la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio" (nel caso di matrimonio concordatario celebrato avanti ad un ministro di culto).

Al termine del procedimento, il Tribunale riunito in camera di consiglio, emetterà sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda di divorzio.

Per quanto riguarda i procedimenti di divorzio, la maggior parte dei Tribunali richiede necessariamente l'assistenza di un avvocato, mentre nel caso sussista un accordo tra i coniugi e non vi sia la presenza di figli, potrà essere proposta domanda di divorzio direttamente all'Ufficiale di Stato Civile anche senza l'assistenza di un legale.

L'avvocato divorzista Stefano Marega fornisce la propria assistenza ai coniugi separati che nella provincia di Monza e Brianza vogliano ottenere sentenza di divorzio. A tal fine è possibile contattare senza impegno lo Studio compilando il form o telefonando ai recapiti indicati nella pagina contatti del presente sito internet.

Principali questioni in ambito di divorzio

Vengono qui di seguito elencate le principali questioni e problematiche che possono sorgere nel corso di una separazione tra coniugi.



  • Affidamento figli

  • Anche in caso di Divorzio (consensuale o giudiziale), così come nella separazione, l'affidamento dei figli è disciplinato artt. 155 e ss del codice civile, così e come modificati con la Legge n. 54 – 8 febbraio 2006.

    Con l’introduzione di tale normativa il Giudice, in sede di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo cura di considerare esclusivamente l’interesse della prole “…valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (affidamento condiviso)…” (art. 155 c.c., II comma), ciò proprio perché “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

    La nuova normativa impone quindi come regola generale l’affidamento condiviso, tuttavia, rientra espressamente nei poteri del Giudice, la possibilità di disporre che i figli siano affidati in via esclusiva ad uno solo dei genitori quando, nell’esclusivo interesse della prole, sia da ritenersi la soluzione migliore.

    La possibilità di affidamento esclusivo, che deve essere disposta con provvedimento specificamente motivato, è però subordinata all’esistenza di gravi situazioni familiari ove il rapporto con uno dei genitori sia addirittura contrario all’interesse del minore


    Con il termine affidamento, viene intesa la potestà genitoriale sulle decisioni fondamentali riguardanti la crescita del minore quali educazione, istruzione. Per indicare invece con quale dei genitori il minore continuerà a risiedere si farà invece riferimento al collocamento. In caso di affido esclusivo il coniuge affidatario avrà la potestà sui figli oltre all’amministrazione e l’usufrutto legale sui loro beni.

    Infine, il Giudice, ove non vi sia accordo tra le parti (divorzio giudiziale), determina “... i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli (art. 155 c.c.).

    Con riferimento alla quantificazione del contributo al mantenimento della prole, verrà stabilito a carico del coniuge che non ha ottenuto la collocazione (in quanto generalmente il coniuge convivente con il figlio contribuisce con vitto ed alloggio), l'obbligo di corresponsione di un assegno periodico il cui importo sarà determinato considerando:

    • le attuali esigenze del figlio;
    • il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
    • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
    • le risorse economiche di entrambi i genitori.

    L’assegno deve essere versato mensilmente in via anticipata e non ricomprende le spese straordinarie (ad es. spese scolastiche, mediche straordinarie, odontoiatriche, sportive e ricreative) che dovranno essere versate separatamente. L’importo dell’assegno deve inoltre essere annualmente rivalutato sulla scorta degli indici ISTAT.

    L'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età dei figli, è infatti ormai orientamento giurisprudenziale consolidato quello di garantire il mantenimento dei figli, ancorch&eacuta; maggiorenni, qualora non siano in grado, in base alle proprie aspirazioni e possibilità, di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento.

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    • Assegnazione casa coniugale

    • Anche in sede di divorzio, l’assegnazione della casa coniugale riveste carattere particolarmente delicato, soprattutto se vi è la presenza di figli minori (o comunque non autosufficienti), in quanto in tale contesto entrano in gioco interessi necessariamente contrastanti ed ugualmente tutelati in ambito costituzionale.

      All’interesse del coniuge non proprietario di continuare ad abitare nella casa che ha rappresentato il centro degli affetti si contrappone infatti l’interesse contrario dell’altro coniuge a voler vedere riconosciuto il proprio diritto di proprietà.

      Pertanto, al fine di giustificare il sacrificio imposto ad uno dei coniugi, il legislatore si è ispirato ad un preciso principio che consiste nel privilegiare l’eslcusivo interesse dei figli in modo da salvaguardare il bisogno dei minori “di continuare senza traumi ad usufruire dello standard di vita realizzato in costanza di convivenza dei genitori e di mantenere inalterati i rapporti con l’ambiente in cui sono vissuti” (Jannarelli).
      Ciò in quanto è la stessa normativa che disciplina il regime primario della famiglia (artt. 144, 147 e 261 c.c.) che induce a ritenere, quale componente essenziale della vita familiare e della normale crescita educativa dei figli, l’esistenza di una casa coniugale, centro degli affetti e delle relazioni familiari.

      La norma in esame costituisce, nel sistema della legge, una misura di garanzia e di protezione dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni e tuttora privi non per loro colpa di redditi propri, volta ad evitare l'ulteriore lacerazione di un allontanamento coattivo dal focolare domestico ed a favorire la continuazione della convivenza con il genitore affidatario o con quello con il quale abbiano deciso di continuare a vivere.

      Tuttavia, ai fini della regolazione dei rapporti economici tra genitori, il Giudice deve tenere conto dell’assegnazione della casa familiare considerando l’eventuale titolo di proprietà.
      Quindi in sostanza nei casi in cui il Giudice attribuisca alla madre il godimento della casa, ancorch&acuta; questa sia di proprietà comune o esclusiva dell’altro coniuge, dovrà necessariamente tenerne conto ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento in quanto l’esigenza abitativa della moglie, soddisfatta con l’assegnazione della casa, equivale al valore economico del godimento di un bene altrui.

      Allo scopo di permetterne l’opponibilità a terzi che dovessero acquisire diritti sull’immobile, il provvedimento di assegnazione della casa familiare è espressamente passibile di trascrizione ai sensi dell’art. 2643 codice civile.


      Perdita assegnazione

      Il diritto al godimento della casa coniugale cessa di sussistere nei casi indicati dall’art. 155-quater codice civile, ossia “nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio (convivenza di fatto) o contragga nuovo matrimonio.

      Al riguardo occorre però specificare che, a seguito di intervento della Corte Costituzionale con sent. n. 308/08 in merito ad una questione di legittimità costituzionale dell'art. 155 quater cod.civ., la norma va interpretata nel senso che: "l'assegnazione della casa coniugale non viene meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di un convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma la decadenza della stessa è subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore", implicando quindi una valutazione del giudice im merito al pregiudizio che il mionore potrebbe subire in conseguenza della perdita dell'assegnazione della casa coniugale.

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      • Questioni patrimoniali

      • Essendo intervenuta la separazione legale dei beni già in fase di separazione dei coniugi, il tema dei rapporti patrimoniali nel corso del procedimento di divorzio viene affrontato in questa sede in maniera marginale.

        In caso dei divorzio giudiziale il Giudice si limiterà a verificare che si siano realizzate le condizioni, eventualmente inserite nell'atto di separazione, riguardanti la divisione dei beni sino ad allora in comproprietà tra i coniugi.

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        • Questioni economiche

        • Assegno divorzile

          L'assegno divorzile è un istituto differente dall'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione.
          Oltre alla diversa disciplina che distingue i due istituti, sono diversi anche i presupposti sui quali si basa la loro concessione.

          Se infatti l'assegno di mantenimento trovava il suo fondamento nella separazione quale situazione "temporanea" di allontanamento tra i coniugi, l'assegno divorzile deve essere corrisposto al coniuge bisognoso quando il vincolo matrimoniale viene definitivamente sciolto.

          La funzione dell'assegno divorzile, oltre che assistenziale, è anche solidaristica in quanto serve ad evitare che, a causa del divorzio si deteriorino ulteriormente le condizioni del coniuge più debole.
          Infatti, l'assegno divorzile viene disposto quando il nucleo familiare non esiste più e può risultare maggiormente difficoltoso per il coniuge debole andare avanti.

          Per poter avanzare richiesta di assegno divorzile è altresì condizione imprescindibile la sussistenza di una situazione di necessità del coniuge beneficiario, il quale deve essere privo di mezzi adeguati al proprio sostentamento e di non poterseli procurare per ragioni oggettive.

          L'assegno divorzile richiede per la sua concessione requisiti più rigidi rispetto all'assegno di mantenimento, infatti il coniuge beneficiario dovrà dimostrare, oltre a non disporre di mezzi adeguati di sostentamento, le ragioni oggettive per le quali non è in grado di procurarseli (quali ad es. gravi menomazioni fisiche che non consentano l'attività lavorativa).

          Il diritto a ricevere l'assegno cessa nel momento in cui il coniuge beneficiario contragga nuovo matrimonio, in quanto in tale ipotesi i doveri di solidarietà economica e morale passeranno in capo al nuovo coniuge.

          Un'altra particolarità che distingue l'istituto in argomento dall'assegno di mantenimento, consiste nel fatto che l'assegno divorzile può essere corrisposto in unica soluzione (c.d. assegno "una tantum") nel caso vi sia l'accordo in tal senso dei coniugi.
          In questo caso, il coniuge beneficiciario non potrà però in futuro avanzare pretese economiche dall'altro coniuge, neppure in caso di eventi che modifichino la condizione economica sussistente al momento del divorzio.

          Infine, così come per l'omologa o la sentenza di separazione, la sentenza di divorzio costituisce titolo esecutivo, pertanto, in caso di inadempimento del coniuge obbligato al versamento dell'assegno divorzile, si potrà agire direttamente per ottenere il pagamento coattivo.

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          • Diritti di successione

          • Venendo meno lo status di coniuge a seguito della dichiarazione di divorzio, cessano conseguentemente anche i diritti di successione in quanto direttamente connessi a tale status.

            Cionostante il coniuge divorziato potrà partecipare alla chiamata ereditaria nel caso vi sia una specifica disposizione testamentaria nei sui confronti.
            In assenza di una tale disposizione, ai sensi dell'art. 9 bis L. n. 898 del 1 dicembre 1970, il coniuge potrà partecipare alla successione solamente nel caso in cui fosse beneficiario di somme periodiche di denaro, che, a seguito di richiesta, saranno versate dagli eredi.

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            • Modifica condizioni

            • "Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alla modalità dei contributi..." .

              art. 9 L. 898/70

              L'articolo prevede la possibilità per ciascun coniuge di ricorrere al Tribunale per la modifica delle condizioni nel caso in cui, nel periodo successivo alla sentenza di divorzio, sopravvengano "giustificati motivi".

              Per l'accoglimento della domanda è quindi essenziale che siano sopravvenuti dei fatti non prevedibili al momento del giudizio di divorzio tali da giustificare una ridefinizione degli accordi.

              Tra i motivi ritenuti validi a giustificare la revoca o la revisione di quelle che sono le condizioni economiche del divorzio (assegno divorzile e assegno di mantenimento dei figli) vi è il mutamento (sia migliorativo che peggiorativo) delle condizioni economiche degli ex coniugi.
              Il trasferimento di residenza di uno dei genitori è, invece, un caso espressamente previsto dalla legge quale presupposto per la richiesta di modifica del regime di affidamento: nel caso in cui tale mutamento di residenza interferisca con le modalità dell'affidamento sarà legittimo chiedere la revisione degli accordi.

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              • Procedimento divorzio

              • Il giudizio per la dichiarazione di "scioglimento del matrimonio civile" o di "cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario" (divorzio), è strutturato con forme simili a quelle del giudizio di separazione.

                La domanda si propone sempre con ricorso (che oltre ad indicare l'eventuale esistenza di figli deve necessariamente contenere i fatti e gli elementi di diritto su cui la domanda si fonda), ma a differenza che nel giudizio di separazione, il Tribunale competente sarà quello del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.
                In caso di ricorso congiunto sarà indifferentemente competente il Tribunale del luogo di residenza dell'uno o dell'altro coniuge.

                Anche in questo caso il Presidente del Tribunale fisserà la data di udienza innanzi a sé entro i successivi 90 giorni, alla quale i coniugi dovranno presenziare al fine dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

                Nel caso in cui il tentativo abbia successo il Presidente farà redigere processo verbale della conciliazione, mentre in caso di fallimento il procedimento proseguirà con modalità diverse.

                • In caso di procedimento a domanda congiunta, il Tribunale, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di legge e la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, deciderà con sentenza.
                • Qualora si tratti invece di procedimento contenzioso, il presidente (con ordinanza presidenziale) pronuncerà: i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputerà opportuni nei confronti dei coniugi e della prole, nominerà il giudice istruttore e fisserà l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
                  Il precedimento proseguirà quindi in modo ordinario con possibilità per il giudice di disporre indagini sui redditi e sul tenore di vita dei coniugi e terminerà con una sentenza che, oltre a contenere la decisione sullo scioglimento degli effetti civili del matrionio, statuirà sugli obblighi di mantenimento, sull'affidamento della prole, sull'abitazione della casa coniugale, sul cognome del marito e su eventuali misure esecutive (anche nei confronti di terzi debitori) con possibilità di sequestro dei beni del coniuge obbligato.

                Nel caso in cui il giudizio debba proseguire solo per la determinazione di questioni economiche o relative all'affidamento e vi sia istanza delle parti, il Tribunale potà emettere sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La sentenza non definitiva è impugnabile solo con appello immediato.

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                • Documentazione divorzio

                • Allo scopo di poter istruire una pratica di separazione o divorzio, è necessaria la produzione in giudizio della seguente documentazione (a titolo indicativo viene elencata la documentazione richiesta dal Tribunale di Monza).

                  Divorzio congiunto


                  • copia integrale dell'atto di matrimonio (da richiedere presso lo Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio)
                  • copia autentica del ricorso di separazione, del verbale di udienza presidenziale e relativa omologa di separazione, oppure sentenza di separazione passata in giudicato (da richiedere presso la Cancelleria del Tribunale presso il quale è stata pronunciata la separazione)
                  • certificati di residenza e stato di famiglia di entrambe i coniugi rilasciati da non più di 6 mesi (da richiedere presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, non è possibile l'utilizzo di autocertificazione non avendo i Tribunali l'obbligo di riconoscerne la validità).
                  • dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni.
                  • copia di un documento di identità e codice fiscale di entrambe i coniugi.

                  Divorzio giudiziale


                  • copia integrale dell'atto di matrimonio (da richiedere presso lo Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio)
                  • copia autentica del ricorso di separazione, del verbale di udienza presidenziale e relativa omologa di separazione, oppure sentenza di separazione passata in giudicato (da richiedere presso la Cancelleria del Tribunale presso il quale è stata pronunciata la separazione)
                  • certificati di residenza e stato di famiglia di entrambe i coniugi rilasciati da non più di 6 mesi (da richiedere presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, non è possibile l'utilizzo di autocertificazione non avendo i Tribunali l'obbligo di riconoscerne la validità).
                  • dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni.
                  • copia di un documento di identità e codice fiscale di entrambe i coniugi.

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