Principali questioni in ambito di divorzio
"Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alla modalità dei contributi..." .
art. 9 L. 898/70
L'articolo prevede la possibilità per ciascun coniuge di ricorrere al Tribunale per la modifica delle condizioni nel caso in cui, nel periodo successivo alla sentenza di divorzio, sopravvengano "giustificati motivi".
Tra i motivi ritenuti validi a giustificare la revoca o la revisione di quelle che sono le condizioni economiche del divorzio (assegno divorzile e assegno di mantenimento dei figli) vi è il mutamento (sia migliorativo che peggiorativo) delle condizioni economiche degli ex coniugi.
Il trasferimento di residenza di uno dei genitori è, invece, un caso espressamente previsto dalla legge quale presupposto per la richiesta di modifica del regime di affidamento: nel caso in cui tale mutamento di residenza interferisca con le modalità dell'affidamento sarà legittimo chiedere la revisione degli accordi.