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Famiglia di fatto

c.d. convivenza more uxorio

famiglia di fatto
Categoria: Diritto Famiglia

Accanto alla famiglia legittima fondata sul matrimonio ed esplicitamente riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione Italiana, si pone la famiglia di fatto: quell'unione tra soggetti di sesso diverso in cui manca il vincolo matrimoniale e che si basa sull'affetto e sul reciproco rispetto dei doveri familiari.

Ai fini della rilevanza giuridica di un tale tipo di convivenza è richiesta una certa stabilità e serietà di intenti dei conviventi, in quanto solo la continuità del rapporto è in grado di conferire certezza al rapporto stesso distinguendolo così la famiglia di fatto dal semplice rapporto occasionale.

Nel nostro ordinamento, in ogni caso, la famiglia di fatto riceve una tutela limitata e certamente non paragonabile a quella garantita alla famiglia legittima.
Innanzitutto la convivenza more uxorio riceve tutela costituzionale dall'art. 2 quale istituzione sociale, mentre effetti giuridici particolari discendono da tale forma di convivenza solamente in ambiti circoscritti (come per es. la possiblità data al convivente di subentrare nei contratti di locazione).

Piena rilevanza giuridica viene invece concessa alle situazioni concernenti i figli nati dai conviventi, che ai sensi dell'art. 30 della Costituzione non devono trovarsi in posizione deteriore rispetto ai figli legittimi.
Ai figli naturali (cioè i figli nati fuori dal matrimonio) la legge riconosce gli stessi diritti dei figli nati dal matrimonio, pertanto in caso rottura della convivenza entrambi i genitori saranno obbligati al mantenimento del minore e l'abitazione familiare sarà assegnata al genitore presso cui verrà collocato il figlio, con le stesse modalità con cui l'assegnazione avviene in sede di separazione o di divorzio.

La lacuna dell'ordinamento italiano, nonostante il rilievo sociale ormai rivestito dalla unioni civili, lascia pertanto i conviventi more uxorio senza alcuna tutela legale nel caso di disgregazione della famiglia (di fatto) venutasi a creare, con conseguenti problemi in caso di beni acquistati in comune, piuttosto che contratti stipulati congiuntamente.

Una soluzione a tale vuoto normativo è data dalla possibilità di stipulare un patto di convivenza tra i conviventi al fine di regolare alcuni aspetti patrimoniali sia durante la convivenza che a seguito della sua cessazione.
In sostanza si tratta di un vero e proprio contratto con il quale la coppia di fatto può stabilire quali saranno i doveri della vita familiare, come per esempio in che misura i conviventi sono tenuti a contribuire alle spese comuni, quale sarà l'immobile di proprietà di uno dei conviventi che verrà utilizzato quale abitazione familiare, la costituzione/regolamentazione di un conto comune cointestato.