Il Giudice Tutelare è il giudice del Tribunale a cui sono affidate funzioni in materia di tutela della persona con particolare riguardo a soggetti più deboli e incapaci, come ad esempio i minori
Il Giudice Tutelare dirige tutte quelle attività definite di "volontaria giurisdizione", cioè caratterizzate dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte portatrici di interssi in conflitto, ma solo delle persone incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere autonomamente ai propri interessi.
A protezione di tali soggetti, è quindi previsto (su autonoma iniziativa del soggetto incapace o dei suoi famigliari) l'intervento di un giudice con funzioni di tutela e garanzia.
Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla legge, a titolo non esaustivo, il Giudice Tutelare può:
- Nominare l'amministratore di sostegno e vigilare sul suo operato;
- Nominare il tutore e il curatore e vigilare sul loro operato;
- Adottare i provvedimenti urgenti in favore del minore, dell'interdicendo o dell'inabilitando, prima dell'assunzione delle funzioni del protutore, del tutore o del curatore;
- Autorizzare il rilascio di documento valido per l'espatrio al genitore di figli minori che non abbia ottenuto l'assenso dall'altro genitore o sia da esso legalmente separato (art. 3 let. a-b, l. n. 1185/1967);
- Autorizzare i genitori a compiere atti di straordinaria amministrazione relativi al patrimonio dei figli minori;