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Negoziazione assistita nei procedimenti di separazione e divorzio

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Categoria: Diritto Famiglia

Il recente decreto legge n. 132/2014, convertito con Legge n. 162/2014 (c.d. "decreto giustizia") ha introdotto, in via facoltativa il nuovo istituto della negoziazione assistita anche nei procedimenti di separazione e divorzio tra coniugi, (mentre per le controversie in materia di danno da circolazione stradale e per quelle riguardanti il pagamento di somme non eccedenti i 50.000 Euro il procedimento di negoziazione assistita è previsto come condizione di improcedibilità).

Per mezzo di tale istituto, a partire dal 9 Febbraio 2015, i coniugi avranno la possibilità di ottenere la separazione consensuale, la cessazione degli effetti civili (o lo scioglimento) del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con la semplice stipulazione di un accordo tra le parti e senza necessità di recarsi in Tribunale per ottenere un provvedimento del Giudice.

L'art. 2 del D.L. n. 132/14 stabilisce infatti che: "la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati é un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

In sostanza, si tratta di un nuovo strumento di soluzione non giudiziale delle controversie per mezzo del quale i coniugi, con l'assistenza di almeno un avvocato per coniuge regolarmente iscritto all'albo e senza dover ricorrere al Tribunale (con notevole riduzione delle tempistiche rispetto ai procedimenti ordinari), potranno procedere direttamente alla stipula di un accordo per addivenire ad una separazione consensuale, alla cessazione degli effetti civili (o lo scioglimento) del matrimonio o ancora alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Accordo che se stipulato con l'assistenza obbligatoria di almeno un avvocato, una volta sottoscritto dalle parti, avrà la stessa valenza di un provvedimento del Giudice.

Lo strumento della negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, è inoltre applicabile anche in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap o economicamente non autosufficienti; in questo caso l'accordo di negoziazione assista sarà sottoposto al vaglio del Procuratore della repubblica presso il Tribunale competente, il quale, solamente nel caso in cui risponda all'interesse dei figli, provvederà ad autorizzare l'accordo.