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Separazione consensuale

Categoria: Diritto Famiglia

La separazione consensuale è un Istituto giuridico per mezzo del quale i coniugi, di comune accordo, realizzano l’intenzione di porre fine alla loro convivenza.

Affinché si parli di separazione consensuale è quindi necessario che la separazione venga richiesta con il consenso espresso di entrambi i coniugi, i quali, pertanto, dovranno aver previamente raggiunto un accordo, sia per quanto riguarda la sfera affettiva (affidamento e mantenimento della prole) sia quella patrimoniale (assegnazione casa coniugale, diritti patrimoniali, ecc).

Nel caso in cui l'accordo sussista già al momento della presentazione della domanda, il ricorso per la separazione personale dei coniugi può essere depositato congiuntamente da entrambe le parti, ma può anche accadere che il procedimento venga instaurato come separazione giudiziale da uno solo dei coniugi, salvo poi divenire successivamente consensuale, ove l'accordo venga raggiunto in corso di causa.

Affinché l’accordo produca effetti giuridici è altresì necessaria l’omologazione del Tribunale; omologa che non viene concessa in via automatica.
Infatti, l’accordo raggiunto tra i coniugi non può essere omologato nei casi in cui il Presidente rilevi che sia in contrasto con l’interesse di eventuali figli minorenni o comunque non autosufficienti.

Effetti

“Gli effetti legati allo status di separato sono quindi limitati alla cessazione per entrambe i coniugi del dovere di rispettare gli obblighi coniugali (assistenza reciproca, obbligo di convivenza, attenuazione obbligo fedeltà), nonché sul piano patrimoniale quello dello scioglimento della comunione. ”

Principali questioni in ambito di Separazione

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