In presenza di figli minori, il giudice istruttore, nei casi di separazione o divorzio giudiziale nei quali sarà necessario il proseguimento della causa, assumerà provvedimenti urgenti e provvisori per disciplinare l’affidamento dei figli minori, stabilire il genitore collocatario e, di conseguenza, il genitore che dovrà corrispondere un contributo al mantenimento.
Tali provvedimenti, che possono essere assunti dal giudice in via automatica solo relativamente ai figli, saranno assunti appunto nell’interesse esclusivo di questi ultimi e nel rispetto del fondamentale principio per il quale i figli devono mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i quali dovranno garantirne cura, educazione, istruzione ed assistenza morale nel rispetto della bigenitorialità, cioè la presenza comune dei genitori nella vita del figlio al fine di garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi.
Per tale motivo, il giudice, di norma disporrà l’affido condiviso, salvo emergano elementi tali da far presumere che ciò sia pregiudizievole per il minore.
In casi particolari, nei quali vi sia urgenza affinché tali provvedimenti siano assunti nel più breve termine possibile, si potrà farne richiesta direttamente nel ricorso introduttivo del giudizio ed il giudice adotterà con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli, fissando un termine entro i successivi quindici giorni per la conferma, la modifica o la revoca degli stessi.
Per avere un parere qualificato sul tuo caso particolare è importante rivolgersi ad un avvocato matrimonialista che abbia una profonda conoscenza del diritto di famiglia e dell’affidamento dei figli in quanto situazioni di particolare pregiudizio per i figli minori potrebbero ripercuotersi sulla loro crescita laddove non si intervenga tempestivamente.