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Esecuzione Forzata

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Categoria: Recupero crediti

L’esecuzione forzata è una forma di tutela che ha l’obiettivo di garantire l’adempimento coattivo dei diritti accertati nel titolo esecutivo (ad esempio un decreto ingiuntivo previamente ottenuto) a seguito del mancato spontaneo adempimento del debitore.
In poche parole, con l'esecuzione forzata il creditore può ottenere, per vie giudiziali, il pagamento del proprio credito anche nel caso in cui il debitore non voglia adempiere.

La tutela coattiva offerta con questo tipo di azione si fonda sul principio generale sancito dall'art. 2740 del codice civile, secondo cui "il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutto il proprio patrimonio presente e futuro".

Con tale azione si mira, pertanto, ad ottenere il medesimo risultato che si sarebbe ottenuto nel caso in cui il debitore avesse adempiuto spontaneamente.

Il nostro ordinamento prevede due generi di esecuzione forzata:

  • l'espropriazione forzata che riguarda le obbligazioni pecuniarie e consiste nel pignoramento di beni del debitore al fine della loro vendita e successiva assegnazione del ricavato al creditore;

  • l'esecuzione forzata in forma specifica che riguarda le obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consiste nel conseguire coattivamente (per mezzo dell'autorità giudiziaria) l'esatta prestazione dedotta in obbligazione (è ad es. esecuzione in forma specifica l'obbligo di riconsegnare un determinato bene di proprietà del creditore).

Una volta in possesso del titolo esecutivo (ottenuto in via giudiziale o stragiudiziale) e notificato l'atto di precetto, sarà possibile, entro 90 giorni dalla notifica al debitore del precetto, procedere alla fase esecutiva vera e propria che ha inizio con il pignoramento dei beni del debitore.

Il pignoramento, altro non è che un atto di ingiunzione che l'Ufficiale Giudiziario fa al debitore, intimandolo di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto compiuto su di essi sarà invalido (art. 492 c.c.).

In base al tipo di beni sui quali il creditore intende eseguire il pignoramento, l'esecuzione forzata può avere luogo secondo tre diverse modalità, tra loro differenti, che sono:

1) Esecuzione Mobiliare

Questo tipo di esecuzione ha ad oggetto i beni mobili del debitore e si realizza con il pignoramento mobiliare.
In questi casi l'ufficiale Giudiziario si recherà presso l'abitazione del debitore al fine di individuare beni che possano presumibilmente avere un valore tale da coprire il credito riportato nel titolo esecutivo, oltre alle spese di esecuzione e redigerà un verbale su cui saranno indicati i beni sottoposti a pignoramento.

2) Esecuzione Immobiliare

Con questo tipo di esecuzione il creditore potrà procedere al pignoramento di beni immobili che possano esistere nel patrimonio del debitore.
In questi casi l'Ufficiale Giudiziario provvederà, su richiesta del creditore, a notificare l'atto di pignoramento immobiliare al debitore e successivamente il creditore dovrà provvedere alla trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari rendendo così il pignoramento opponibile a terzi.

3) Esecuzione Presso Terzi

Nell'esecuzione presso terzi al creditore sarà consentito di procedere al pignoramento di beni o (più frequentemente) crediti appartenenti al debitore, ma fisicamente nella disponibilità di terzi.
A tale scopo, l'Ufficiale Giudiziario provvederà alla notifica dell'atto di pignoramento sia al terzo pignorato, invitandolo a rendere una dichiarazione nella quale specificare di quali beni o somme del debitore sia in possesso, sia al debitore, citandolo a comparire all'udienza fissata per l'assegnazione dei beni o delle somme pignorate.