Ai sensi dell'art. 2059 del codice civile, il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire i danni causati a persone o cose, derivanti dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In caso di sinistro tra veicoli, la legge applica una presunzione di responsabilità in parti uguali per ciascuno dei conducenti coinvoliti, che, fino a prova contraria, saranno ritenuti parimenti responsabili.
Per potersi liberare dalla presunzione di corresponsabilità, ciascun conducente sarà tenuto a provare come il sinsitro si sia verificato per colpa esclusiva dell'altro conducente, per un fatto attribuibile al danneggiato, oppure per caso fortuito, cioè quando il sinistro sia stato causato da un evento imprevedibile ed inevitabile.
Lo Studio Legale Marega si prende cura in modo professionale e con la massima attenzione della clientela che sia stata vittima di un illecito stradale e che voglia ottenere il miglior risarcimento possibile del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Lo Studio fornisce, infatti, la propria consulenza ed assistenza legale sia nella fase stragiudiziale di denuncia e richiesta di risarcimento, sia nella successiva ed eventuale domanda di risarcimento giudiziaria.
A tal fine è importante ricordare come le spese legali, relative sia alla fase stragiudiziale di trattative per il risarcimento, sia quelle relative all'eventuale successiva causa giudiziaria, vengono di norma corrisposte dalla Compagnia Assicurativa che provvederà al risarcimento del danno.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE
A partire dal 9 Febbraio 2015, essendo decorso il termine dei 90 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 162/2014 (c.d. "decreto-giustizia"), chiunque intenda esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, dovrà in ogni caso invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato iscritto all'albo.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita in materia di risarcimeto danni da circolazione stradale, ha valore di condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
non potrà quindi essere incardinato un giudizio in tal senso sino a che non sia stato esperito quantomeno un tentativo di accordo mediante appunto la negoziazione assistita; differenziandosi, così, tale procedimento da quello di negoziazione prevista per le controversie riguardanti la separazione o il divorzio dove invece è solo facoltativo.
Prima di poter procedere con la richiesta di negoziazione assistita o di proporre domanda giudizialmente, sarà però necessario denunciare il sinistro ed inoltrare una richiesta di risarcimento al fine dell'apertura della procedura stragiudiziale (qui di seguito descritta) che porterà la Compagnia Assicuratrice cui è stato chiesto il risarcimento a formulare un'offerta.
DENUNCIA DI SINSITRO E PROCEDIMENTO DI RISARCIMENTO
In caso di incidente tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, ciascun conducente dovrà tempestivamente procedere alla denuncia del sinistro alla propria Compagnia, al fine dell'apertura del sinistro e poter successivamente richiedere il risarcimento dei danni.
Con l'introduzione del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private, avvenuta con D.P.R. 18.07.2006 n. 254, al fine di agevolare la procedura di risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli, è stata introdotta, in presenza di determinate condizioni, la possibilità adottare la procedura di indennizzo diretto (art. 149 cod. assicurazioni), avanzando la pretesa risarcitoria direttamente nei confronti della propria Compagnia assicuratrice.
Condizioni applicabilità procedimento di indennizzo diretto art. 149 cod. ass.ni:
- il sinistro deve riguardare un urto tra due veicoli;
- entrambe i veicoli devono essere immatricolati in Italia;
- entrambe i veicoli siano assicurati in Italia;
- le lesioni subite dal conducente siano di lieve entità e cioè quelle che rientrano entro il 9% di danno biologico permanente.
Tutti i casi che non rispettano le suindicate condizioni di applicabilità, non potranno essere ammessi al procedimento di indennizzo diretto, ma dovranno necessariamente, ai sensi dell'art. 148 cod. assicurazioni, rivolgere la domanda di risarcimento nei confronti della Compagnia assicuratrice di chi ha causato il sinistro.
Sia che si voglia usufruire del procedimento di indennizzo diretto, sia che si debba necessariamente ricorrere alla procedura "ordinaria" di cui all'art. 148 cod. assicurazioni, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata con raccomandata a/r.
In caso di indennizzo diretto la raccomandata dovrà essere indirizzata alla propria Compagnia Assicuratrice, nonché, per conoscenza, alla Compagnia di Assicurazione del responsabile, mentre in caso di procedura "ordinaria" sarà sufficiente indirizzare la richiesta all'Assicurazione del responsabile ed alla Compagnia assicurativa di quest'ultimo.
TEMPISTICHE DI RISARCIMENTO
In caso di sinistro con soli danni a cose, una volta inoltrata la richiesta di risarcimento, l'Assicurazione entro 60 giorni (30 giorni in caso di modulo di denuncia sottoscritto da entrambe i conducenti) formula al danneggiato congrua e motivata offerta di risarcimento o comunica i motivi per i quali ritiene di non poter formulare alcuna offerta.
In caso di sinistro che abbia comportato lesioni personali o decesso, l'Assicurazione sarà tenuta a formulare congrua proposta di risarcimento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla ricezione da parte della Compagnia Assicurativa della documentazione (qui di seguito indicata) necessaria per la richiesta di risarcimento.
Ai sensi dell'art. 148 cod. assicurazioni, la richiesta di risarcimento danni (sia in caso di indennizzo diretto sia in caso di procedura ordinaria) deve essere inoltrata a mezzo racconandata con ricevuta di ritorno, e deve contenere:
- Codice Fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- Descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro;
- luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
- età, attività e reddito del danneggiato;
- entità delle lesioni subite e attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
Se la documentazione inoltrata risultasse incompleta, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni.
In questo caso, il termini entro cui l'Assicurazione dovrà provvedere a formulare un'offerta di risarcimento riprenderanno a decorrere dalla data di ricezione dei documenti integrativi.
Se la Compagnia Assicurativa provvede a forumlare una proposta, il danneggiato ha facoltà di:
- Accettare la somma offerta: in questo caso l'Assicurazione provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione dell'accettazione;
- Rifiutare la somma offerta: anche in questo caso l'Assicurazione provvede a corrispondere la somma offerta entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di rifiuto;
- Non far pervenire alcuna risposta all'impresa di assicurazione: in questo caso, decorsi 30 giorni dalla comunicazione della proposta, l'Assicurazione provvederà comunque a corrispondere la somma offerta al danneggiato.
Qualora, infine, la Compagnia Assicurativa non formulasse alcuna proposta, ovvero, pur formulando la proposta, quest'ultima fosse ritenuta non congrua al ristoro di tutti i danni patiti, il danneggiato avrà facoltà di procedere giudizialmente una volta decorsi 60 (90 in caso di lesioni personali) giorni.
Tale termini inizierà a decorrere dalla data in cui la Compagnia Assicurativa riceverà la raccomandata contenente la richiesta di risarcimento danni, o, nei casi in cui questa non risultasse integrata di tutta la documentazione indicata nell'art. 148 cod. ass., dalla data dell'integrazione stessa.