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Separazione giudiziale e separazione con addebito

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L’addebito della separazione può essere richiesto solo con ricorso per separazione giudiziale

Qualora la situazione tra i coniugi sia talmente astiosa non permettere il raggiungimento di un accordo consensuale o quando uno dei due coniugi non voglia prendere in considerazione l’ipotesi della separazione, sarà possibile procedere in via autonoma depositando un ricorso per la separazione giudiziale.

Nel caso in cui, inoltre, vi sia un’acclarata responsabilità da parte di uno dei coniugi che sia conseguenza della crisi coniugale, come nel caso di violazione dei doveri coniugali (si pensi ad esempio all’obbligo di fedeltà), con il ricorso per la separazione giudiziale si potrà anche richiedere al Giudice l’addebito della separazione all’altro coniuge e conseguente condanna ad una somma a titolo risarcitorio per aver causato la deriva del matrimonio.

In caso di separazione giudiziale con addebito, il coniuge responsabile della violazione sarà altresì condannato alla refusione delle spese legali, inoltre il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione perderà il diritto a percepire un eventuale assegno di mantenimento.

Quando si ha l’addebito della separazione?

L’addebito della separazione si ha quando, a seguito della richiesta formulata dalla parte nel ricorso introduttivo, il giudice accerta la violazione di uno o più doveri coniugali da parte di uno dei coniugi che ha portato all’impossibilità di proseguimento della vita comune.

Non sarà, pertanto, sufficiente la sola violazione di uno degli obblighi, ma sarà necessario che tale violazione sia stata la causa determinante della fine del rapporto, cioè che vi sia un nesso di causalità tra l’infrazione dei doveri scaturenti dal matrimonio e l’interruzione del rapporto.

Il Giudice dovrà quindi verificare innanzitutto la violazione di uno degli obblighi nascenti dal matrimonio, ovvero il mancato rispetto dell’obbligo reciproco di fedeltà, dell’assistenza morale e materiale, della collaborazione nell’interesse della famiglia, della coabitazione e di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità.

Una volta appurata la violazione di uno dei suddetti doveri matrimoniali, dovrà accertare se tale violazione sia stata la causa principale nel determinare la crisi coniugale facendo venire meno l’affectio coniugalis tra i coniugi.

La violazione dei doveri matrimoniali

Obbligo di fedeltà: nel caso in cui, durante la vita matrimoniale, un coniuge abbia scoperto il tradimento dell’altro e tale tradimento sia stata la causa determinante della fine del rapporto, il giudice dichiarerà l’addebito della separazione al coniuge trasgressore, condannandolo al contempo ad un risarcimento parametrato alla gravità della violazione.

Obbligo di assistenza morale e materiale: consiste nel reciproco rispetto e sostegno nella vita quotidiana, nonché nell’obbligo di contribuire ai bisogni dell’altro nella vita comune.

La sua violazione si configura nei casi di:

  • violenza, aggressione offese sia in senso fisico che psicologico;
  • indifferenza alla malattia del partner;
  • carenze affettive e sessuali;
  • mancato mantenimento del coniuge bisognoso;
  • disapprovazione delle manifestazioni di libertà fondamentali dell’altro coniuge;
  • mancato contributo ai bisogni dell’altro coniuge.

Obbligo di coabitazione: consiste nell’obbligo di abitare con l’altro coniuge e la sua violazione si configura allorquando un coniuge abbandoni senza giustificato motivo il tetto coniugale.

Per l’addebito della separazione in caso di violazione dell’obbligo di coabitazione è però necessario che l’allontanamento sia stata la causa determinante della crisi coniugale, pertanto, sarà necessario dimostrare che, prima dell’allontanamento del coniuge, la vita matrimoniale proseguiva serenamante.

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