Come viene calcolato l’assegno divorzile?
Stai affrontando un divorzio e ti stai chiedendo come verrà determinato l’assegno divorzile.
Comprendere i presupposti ed i criteri di quantificazione può fare una grande differenza.
Negli ultimi anni, il quadro giurisprudenziale relativo all’assegno divorzile ha subito numerosi cambiamenti. Sentenze come la recente n. 35385/23 della Corte di Cassazione hanno ulteriormente affinato i criteri di quantificazione, includendo anche la valutazione della durata della convivenza prematrimoniale quando questa abbia inciso sulle scelte e sui sacrifici di uno dei coniugi. Questa evoluzione dimostra come ogni caso debba essere analizzato nel dettaglio per garantire una tutela equa e personalizzata.
In questo articolo cerchermo far comprendere quali sono i criteri di calcolo dell’assegno divorzile fornendo alcuni esempi di quantificazione relativa a situazioni standard e verranno indicate alcune recenti sentenze che hanno applicato i principi esposti.
Cos’è l’Assegno Divorzile e quali sono i suoi presupposti
L’assegno divorzile consiste in un contributo economico che, a seguito di pronuncia di divorzio, viene corrisposto da un coniuge quando l’altro coniuge non ha i mezzi adeguati o, per ragioni oggettive, non se li può procurare.
L’assegno divorzile è un istituto giuridico diverso dall’assegno di mantenimento corrisposto in sede di separazione.
L’assegno di divorzio è disciplinato dall’art. 5 comma 6 L. 898/70 secondo cui il Tribunale, con la sentenza con cui dispone lo scioglimento del matrimonio (divorzio), può stabilire l’obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno, quando appunto quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
A differenza dell’assegno di mantenimento concesso in sede di separazione, quello divorzile non mira più a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma a garantire l’autosufficienza economica del coniuge richiedente.
Criteri di quantificazione dell’assegno divorzile
Per la quantificazione dell’assegno il Tribunale deve tener conto di diversi criteri e cioé: delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi. Tali criteri devono anche essere valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio. L’assegno così stabilito sarà poi soggetto a rivalutazione annuale sulla scorta degli indici ISTAT. Il coniuge beneficiario dell’assegno perde il diritto a percepirlo nel caso in cui si dovesse risposare o iniziare una convivenza stabile, in ogni caso, dopo il divorzio, l’assegno può essere rivisto, modificato o annullato in base ai cambiamenti delle circostanze.
Per la concessione e la quantificazione dell’assegno divorzile, l’orientamento prevalente è quello affermatosi in seguito alla Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018, la quale ha dichiarato che all’assegno divorzile va attribuita una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898/70.
A tal fine è necessario, innanzitutto, un accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, dell’impossibilità di prcurarseli per ragioni oggettive e, in caso di esito positivo, il Tribunale deciderà sulla attribuzione e sulla quantificazione dell’assegno valutando:
- le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi
- il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascun coniuge
- le condizioni personali del richiedente (età, stato di salute, capacità lavorativa, titolo di studio, ecc.)
- la durata del vincolo matrimoniale (alla luce della recente sentenza n. 35385/23 della Corte di Cassazione, viene ora valutata anche la durata della convivenza prematrimoniale laddove scelte e sacrifici a beneficio del coniuge siano state fatte durante tale periodo)
Secondo questo orientamento, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi dell’assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (come lo era in passato), ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello peronale dell’ex coniuge.
In tale contesto, l’adeguatezza dei mezzi per poter richiedere l’attribuzione di un assegno divorzile deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente solo per una parte.
Come ad esempio nel caso in cui un coniuge avesse rinunciato alle proprie attitudini profesionali per accudire la prole e permettere all’altro coniuge di sviluppare la propria professione.
Affidandoti ad un avvocato divorzista esperto in materia di separazioni potrai ricevere una consulenza qualificata su una situazione specifica e valutare la sussistenza o meno di avere diritto all’assegno divorzile.
Esempi Pratici di Applicazione dei Criteri
Per comprendere meglio come i criteri siano applicati nella pratica, ecco due esempi comuni:
- Coniuge con interruzione della carriera: un ex coniuge che ha rinunciato a una promettente carriera per occuparsi della famiglia e dei figli potrà avere diritto a un assegno che rifletta il contributo personale fornito, tenendo conto del mancato sviluppo professionale.
- Cambio di condizione economica: nel caso in cui, dopo il divorzio, l’ex coniuge che percepisce l’assegno diventi autonomo economicamente o si sposi nuovamente, la revisione o la cessazione dell’assegno potrà essere richiesta.
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AVVOCATO DIVORZISTA FOCUS
Recenti Sentenze in Tema di Assegno Divorzile
Cassazione Civile n. 10614/2023
Questa sentenza chiarisce i criteri per la valutazione dell’assegno divorzile, sottolineando che non si deve considerare solo lo squilibrio economico tra le parti o il reddito dell’obbligato, ma anche il contributo fornito durante la vita coniugale alla formazione del patrimonio comune.
Inoltre, il contributo fornito durante la vita coniugale non può essere desunto in via presuntiva dall’art. 143 c.c. (secondo cui i coniugi sono tenuti a “contribuire ai bisogni della famiglia”), ma dovrà essere dimostrato con un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari.
In assenza della prova di questo nesso causale, l’assegno potrà essere solo eventualmente giustificato da una esigenza sussistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell’assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.
In definitiva, il Giudice investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, dovrà accertare l’impossibilità dell’ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di aver dato, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Sezioni Unite n. 35385/2023
Con questa sentenza le Sezioni Unite hanno ritenuto rilevanti, ai fini della attribuzione ed assegnazione dell’assegno divorzile, le scelte condivise dalla coppia nel periodo prematrimoniale che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare sacrifici o rinunce alla vita lavorativa/professionale del coniuge più debole che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio.
In sostanza è stato ritenuto che le rinunce e i sacrifici fatti da un coniuge a favore della famiglia, siano rilevanti non solo se effettuate durante la vita matrimoniale, ma anche durante il periodo prematrimoniale laddove sussista una relazione di continuità tra la fase “di fatto” dell’unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale.
Ordinanza Cassazione n. 1482/2023
Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha revocato l’assegno divorzile nei confronti della moglie sul presupposto che, la stessa, disponeva di ingenti redditi comprovati dai conti correnti nonché dalla capacità lavorativa dimostrata.
Anche con questa decisione la Suprema Corte ha ribadito che per la concessione dell’assegno divorzile occorre in primo luogo verificare se il divorzio abbia prodotto uno squilibrio tra i redditi effettivo e non di modesta entità; se tale disparità è accertata, è necessario verificare se sia conseguenza prevalente o esclusiva delle scelte comuni di conduzione della vita familiare e al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
Cosa Succede se il Coniuge Non Paga l’Assegno?
Se l’ex coniuge non adempie al pagamento dell’assegno, il ricorso al Tribunale è un’opzione per ottenere il recupero delle somme dovute, anche attraverso procedimenti di esecuzione forzata sul patrimonio del debitore o mediante il pignoramento del quinto dello stipendio.
Inoltre, la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento può dar luogo a denuncia penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare, reato che è ora divenuto procedibile d’ufficio anche qualora il mancato versamento riguardi il coniuge e non solo i figli minorenni.
Considerazioni conclusive
Comprendere i presupposti e i criteri di quantificazione dell’assegno divorzile è fondamentale per garantire una giusta risoluzione del divorzio. Le recenti sentenze della Cassazione offrono importanti chiarimenti in materia, aiutando a delineare meglio i diritti e i doveri dei coniugi. Se stai affrontando un divorzio o vuoi saperne di più su come tutelare i tuoi interessi economici, non esitare a rivolgerti al nostro studio.
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