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Separazione: quale tutela per le coppie di fatto?

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I diritti delle coppie di fatto

Il nostro ordinamento, in materia di famiglia, prevede e tutela l’istituto del matrimonio e, con la legge n. 76 del 20 maggio 2016 (c.d. Legge Cirinnà), ha introdotto anche due forme di unione tra persone diverse dal matriomonio.

In particolare sono state introdotte le convivenze di fatto e le unioni civili.

Le convivenze di fatto riguado alle coppie che, nonostante non si vogliano sposare, decidono di formalizzare la loro unione registrandosi all’anagrafe del comune come conviventi.

Le unioni civili relative a coppie dello stesso sesso che procedano all’iscrizione del relativo atto, sottoscritto dalle parti, dall’ufficiale di stato civile e dai testimoni, nel registro delle unioni civili.

La coppia di fatto

La coppia di fatto è, invece, intesa come la convivenza di due persone che hanno deciso di non formalizzare la loro posizione di conviventi al registro dell’anagrafe del comune e neanche di formalizzare la loro unione con il matrimonio.

In termini giuridici, la coppia di fatto non è quindi riconosciuta e regolamentata dalla legge. Ciononostante, nel corso del tempo la giurisprudenza ha elaborato alcuni, seppur limitati, strumenti di tutela anche nei confronti delle coppie di fatto, con particolare riferimento al momento della crisi o della fine dell’unione.

 

Quali diritti per le coppie di fatto?

Innanzitutto, il principale diritto garantito alla figura della coppia di fatto riguarda l’affidamento ed il mantenimento dei figli in quanto, per la legge, i figli nati fuori dal matrimonio sono in tutto e per tutto paragonati ai figli di genitori sposati e pertanto godono degli stessi identici diritti.

Per quanto riguarda i diritti che la giurisprudenza ha elaborato in favore delle coppie di fatto, vi è la possibilità di subentrare nel contratto di locazione da parte del convivente sopravvissuto in caso di decesso dell’altro.

Se uno dei due conviventi muore per fatto illecito altrui, il convivente superstite ha diritto ad essere risarcito allo stesso modo di chi sia privato dell’affetto e del sostegno del coniuge.

Inoltre, non è possibile chiedere la restituzione di quello che è stato dato durante il rapporto in quanto versare denaro al partner durante la convivenza, configura l’adempimento di un’obbligazione naturale, espressione di solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo.

In determinati casi di particolare gravità in cui un partner privi l’altro dell’assistenza morale e materiale, è legittimo richiedere all’ex convivente anche il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi familiari ed è applicabile anche alle coppie di fatto il reato di maltrattamenti in famiglia previsto e punito dall’art. 572 c.p.

Il contratto di convivenza

Considerato quindi che le coppie di fatto non sono formalmente regolamentate dal nostro ordinamento, al fine di ampliare le tutele a loro favore (con particolare riferimento all’ambito patrimoniale), è possibile procedere alla stipulazione di un contratto di convivenza che stabilisca i reciproci diritti e doveri all’interno della coppia.

Il contratto di convivenza è un contratto formale tra i conviventi che deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un Notaio o da un Avvocato, che ne attestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Con il contratto di convivenza si possono regolamentare il regime patrimoniale della coppia (comunione o separazione dei beni) e le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune al fine di limitare per quanto possibile e prevedibile motivi di astio tra le parti in caso di cessazione della convivenza.

Capitano sempre più spesso, infatti, situazioni nelle quali un partner abbia contribuito alla vita comune sostenendo le spese ordinarie (che non possono essere restituite in quanto trattasi di obbligazioni naturali), mentre l’altro abbia contribuito con il pagamento dell’arredamento della casa e potrà richiederne la restituzione in quanto ogni acquisto effettuato dal convivente diventa proprietà esclusiva di quest’ultimo.

 

Cessazione della Convivenza nella Coppia di Fatto

Cosa accade dunque ad una coppia di fatto che, magari dopo alcuni anni di convivenza, giunga a termine?

Ovviamente le conseguenze saranno diverse a seconda che sia stato stipulato un contratto di convivenza oppure no.

Scioglimento della coppia di fatto che non ha stipulato un contratto di convivenza

In assenza di un contratto di convivenza pattuito tra le parti, in caso di scioglimento della convivenza si farà riferimento ai principi giurisprudenziali elaborati prima della Legge Cirinnà (L. 76/2016) che avevano posto l’accento sul contributo fornito alla coppia da ciascuna parte nel corso della convivenza. E ciò sia in riferimento agli apporti di natura economica, lavorativa o anche sentimentale.

In particolare:

  • tutti i beni acquistati durante la convivenza restano di proprietà esclusiva di chi li ha acquistati (ad esempio arredamenti, televisori, utensili ecc.) restando sostanzialmente parificati agli acquisti effettuati dai coniugi in separazione dei beni;
  • tutte le somme versate all’altro partner nel corso della convivenza, vengono considerate adempimento di obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.) in adempimento del dovere di assistenza materiale e, pertanto, non sarà possibile chiederne la restituzione;
  • se uno dei conviventi ha prestato attività lavorativa in favore dell’altro, si presume che lo abbia fatto per spirito di liberalità e, pertanto, la prestazione lavorativa viene presuntivamente considerata a titolo gratuito;
  • nel caso in cui la prestazione lavorativa non sia inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato, ma derivi da attività compiuta da un convivente in favore dell’altro (si pensi ad esempio all’attività domestica svolta da un solo convivente), per la giurisprudenza si configura un ingiustificato arricchimento di quest’ultimo nel caso in cui l’attività domestica non sia controbilanciata a sua volta dalle prestazioni dell’altro convivente (ad esempio l’attività domestica svolta da uno potrà essere controbilanciata dall’adempimento dell’obbligazione naturale di contribuire agli oneri familiari da parte dell’altro)

 

Scioglimento della coppia di fatto che ha stipulato un contratto di convivenza

Nel caso in cui la coppia abbia preventivamente stipulato un contratto di convivenza, avrà il vantaggio di sapere già le conseguenze derivanti dalla rottura del rapporto in merito a tutte le questioni previste e definite nel contratto di convivenza senza necessità di dover ricorrere a presunzioni o principi giurisprudenziali.

Nel contratto saranno infatti già previsti gli apporti ed i contributi economici, lavorativi e sentimentali forniti da ciascun partner nel corso della convivenza permettendo di limitare quanto più possibile situazioni motivi di litigio per motivi economici in una situazione già particolarmente delicata dal punto di vista sentimentale per via della rottura del rapporto di coppia.

Il contratto di convivenza stipulato in base alla normativa Cirinnà deve essere trasmesso, da parte del professionista che lo ha ricevuto, al comune di residenza dei conviventi per le opportune trascrizioni all’anagrafe e potrà essere sciolto sia per mutuo consenso sia per recesso unilaterale.

Nel caso di recesso unilaterale (che deve essere fatto sempre per iscritto a pena di nullità) il professionista che riceve l’atto di recesso è tenuto a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo indicato nel contratto. Nel caso in cui la parte recedente sia quella che abbia la disponibilità esclusiva della casa familiare, la dichiarazione di recesso deve contenere il terrmine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione. Tale termine costituisce, probabilmente, la più importante tutela a vantaggio della parte debole di una coppia nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di convivenza.

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